Le ricorrenti, il cui padre è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno nel 2021 quando le stesse erano ancora minorenni, hanno chiesto di poter accedere a tutti gli atti del fascicolo della procedura, e non solo ai rendiconti, per valutare la necessità di rinunciare all’eredità e, comunque, per conoscere più circostanze relative alla vita e alla morte del padre.
Il Giudice tutelare e il Tribunale, investito in sede di reclamo, hanno negato il diritto alla consultazione ritendo sufficiente l’autorizzazione a prendere visione ed estrarre copia dei soli rendiconti periodici.
Con sentenza dell’8 luglio 2025, n. 18563 la Corte di Cassazione, invece ha annullato il provvedimento del giudice di merito affermando che ,dopo la morte dell’amministrato, si apre una fase di controllo il cui esercizio spetta agli eredi.
Questi ultimi, infatti, sono contraddittori nel giudizio di impugnazione del rendiconto approvato dal giudice tutelare e possono proporre:
- nei confronti dell’amministratore di sostegno le azioni relative alla gestione dell’amministrazione (art 382 c.c. richiamato dall’art 411 c.c.) nel termine di cinque anni previsto dall’art. 387 c.c.;
- le azioni di annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, come previsto dall’art. 412 c.c.;
- eventuali azioni di responsabilità anche nei confronti di chi ha avuto in cura il soggetto negli ultimi anni della vita.
Inoltre nella fattispecie si tratta, non di estranei, ma delle due figlie che vogliono anche conoscere il percorso di vita del genitore nel periodo in cui è stato sottoposto all’amministrazione di sostegno.
Va, quindi, salvaguardato anche il diritto allo status di figlio e “all’identità familiare”, quest’ultimo inteso come necessità di sapere se il proprio genitore abbia subito pregiudizi che possano anche aver inciso sulla vita familiare, privandole del rapporto con il padre o del diritto di ricevere assistenza morale e materiale.
Il rigetto della relativa istanza non trova fondamento, per la Corte di Cassazione né in un diritto alla privacy di cui il deceduto non è più titolare né in un eventuale interesse delle figlie che il Tribunale non ha neanche evidenziato.
Avv. Carmela Bruniani
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