Con recente pronuncia (ordinanza n. 17881 del 2025) la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo il quale deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, “poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”.

Nella fattispecie esaminata e per la parte che qui rileva, la ricorrente si doleva che nel giudizio di merito non fosse stato riconosciuto il diritto all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del congiunto dovuta ad un errore medico.

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