Nota a Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2025, n. 15189 

Con la sentenza n. 15189 del 6 giugno 2025, la Corte di cassazione, Sezione I civile, ha fornito un chiarimento determinante in tema di amministrazione di sostegno, individuando il giudice competente a decidere sui reclami avverso i decreti del giudice tutelare adottati dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativi a misure già da tempo aperte.

La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un’amministratrice di sostegno, revocata con decreto del giudice tutelare per gravi irregolarità nella rendicontazione. Il provvedimento – emesso nel novembre 2023 – aveva generato un conflitto negativo di competenza tra la Corte d’appello di Lecce, che si era dichiarata incompetente, e il Tribunale di Brindisi, che riteneva invece la Corte competente. Quest’ultimo ha pertanto sollevato regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso e affermato la competenza del Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in base all’art. 473-bis.58 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. Tale norma prevede che, nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare debba essere proposto al Tribunale, non più alla Corte d’appello, salvo diversa previsione.

Decisiva è la lettura sistematica della disciplina transitoria (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022), la quale rende applicabili le nuove disposizioni ai “procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023”. La Corte precisa che tale criterio temporale va riferito non alla data di apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì alla data di avvio del singolo procedimento da cui scaturisce il decreto impugnato.

Si afferma così una concezione strutturale dell’amministrazione di sostegno come procedimento a fasi autonome: ciascuna istanza – che si tratti di revoca, modifica o approvazione dei rendiconti – costituisce una fase distinta rispetto a quella iniziale di apertura. Se tale fase si apre dopo il 28 febbraio 2023, si applicano le nuove regole di competenza.

La Corte respinge quindi l’argomento, avanzato dal Tribunale di Brindisi e condiviso dal Procuratore Generale, secondo cui il procedimento di reclamo avrebbe dovuto essere ricondotto all’amministrazione di sostegno aperta nel 2012, e dunque ancora soggetta alla disciplina previgente. Secondo la Corte, la procedura iniziale si esaurisce con la nomina dell’amministratore, e i successivi decreti non possono considerarsi espressione di un procedimento “pendente” ai sensi della normativa transitoria.

Nel motivare la propria decisione, la Corte richiama anche il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., sottolineando che il tempus regit actum non può applicarsi a interi procedimenti complessi come quello dell’amministrazione di sostegno, il quale si articola in segmenti procedimentali successivi e funzionalmente autonomi.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: “In materia di procedimenti di amministrazione di sostegno, la competenza per il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare va individuata nel Tribunale e non più nella Corte d’Appello, per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all’esito di un procedimento instaurato, anche nell’ambito di un’amministrazione di sostegno già aperta, dopo il 28 febbraio 2023”.

In conclusione, la sentenza valorizza la natura dinamica dell’amministrazione di sostegno, chiarendo che ogni fase procedimentale va considerata separatamente, ai fini della competenza. Ne risulta una soluzione interpretativa coerente con la ratio della riforma Cartabia e con l’esigenza di garantire una tutela efficace, personalizzata e uniforme sul territorio nazionale.

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