La trattazione scritta delle udienze prevista dall’art. 127-ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l’intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale.

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 30/06/2025, n. 17603

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