La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, nella parte in cui non esclude per il lavoratore incapace di intendere o di volere l’obbligo di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni. Per questi soggetti, il termine massimo per agire è ora fissato in duecentoquaranta giorni, assicurando così maggiore tutela alle situazioni di particolare vulnerabilità.
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Corte Cost., sent., 18 luglio 2025, n. 111
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