Il recepimento della direttiva Ue sui pacchetti turistici rappresenterà un banco di prova anche per le istituzioni italiane, chiamate a tradurre in norme nazionali un testo che può davvero rilanciare il turismo organizzato nei prossimi due anni

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Il settore del turismo, uno dei motori economici più importanti per l’Italia, si prepara a voltare pagina con la nuova direttiva europea sui pacchetti turistici, approvata dalla Commissione IMCO del Parlamento europeo. Una riforma che, secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, rappresenta “un importante passo avanti”.

Il motivo? Introduce una normativa “finalmente equilibrata, che tutela i consumatori senza penalizzare le agenzie di viaggio italiane”. Ma cosa cambierà davvero per chi prenota un viaggio e per le imprese italiane del comparto?

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La nuova direttiva si propone di correggere le criticità emerse negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, quando le regole sui pacchetti turistici si erano rivelate inadeguate a gestire situazioni di crisi come i lockdown, le restrizioni di viaggio e i rimborsi massivi.

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Cosa cambia concretamente? In passato, anche quando il consumatore acquistava in modo separato due o più servizi turistici (ad esempio un volo e un hotel), sullo stesso sito web o tramite la stessa piattaforma, questi venivano spesso classificati come un “pacchetto turistico”.

Ciò avveniva anche se non erano venduti in modo congiunto e coordinato da un’agenzia. In tal caso, il venditore diventava comunque responsabile, secondo le regole molto rigide della direttiva pacchetti. Ciò con tutti gli obblighi relativi a:

responsabilità;

assistenza;

rimborsi;

garanzie.

Questo meccanismo aveva creato molta confusione e oneri sproporzionati per gli operatori, in particolare per le agenzie di viaggio italiane e i tour operator. Si sono trovati infatti assoggettati a una disciplina complessa, anche quando non svolgevano un vero ruolo di organizzatori del viaggio.

Con la nuova direttiva, la definizione di “pacchetto turistico” viene semplificata e resa più chiara, escludendo i cosiddetti “contratti collegati”. Si tratta proprio di quelle situazioni in cui i servizi sono acquistati separatamente, anche se nello stesso contesto digitale.

Quindi, se prima un utente accedeva a un sito di viaggi e acquistava un volo, ricevendo il suggerimento di un hotel con un link separato, la combinazione poteva rientrare nella definizione di “pacchetto”. Ciò al netto del fatto che i pagamenti fossero distinti, Adesso con la nuova direttiva questa non viene più considerata una vendita di pacchetto turistico, ma due contratti separati.

L’agenzia o il portale non dovrà più adempiere agli obblighi tipici di un tour operator (assistenza in caso di problemi, rimpatrio, rimborsi automatici, ecc.), a meno che non abbia effettivamente organizzato il viaggio come un servizio unitario.

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