A seguito dell’instaurazione di un procedimento giudiziario relativo alla validità di testamento effettuato da un soggetto successivamente sottoposto ad amministrazione di sostegno, la corte di cassazione ha precisato che: il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno di norma non accerta la capacità di testare del beneficiando e la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura consiste nel verificare se la persona si trovi, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, … nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. 

L’accertamento ha, dunque, un oggetto diverso da quello che deve essere compiuto al fine di stabilire se, in epoca antecedente alla dichiarazione di apertura dell’amministrazione, la persona fosse stata capace di intendere e volere. 

Ciò non esclude, tuttavia, che singoli elementi già valutati nel procedimento di ads possano successivamente essere tenuti in considerazione a diverso fine.

Nel caso di specie il provvedimento licenziato dal giudice tutelare non limitava la capacità di testare e dal fatto che non si fosse provveduto in tal senso non si può dedurre che vi sia stato un accertamento della capacità di testare del beneficiando su cui possa essersi formato il giudicato.

Cass. civ., n. 30067/2024

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