L’A.d.S è autorizzato ad accettare puramente e semplicemente l’eredità, in nome e per conto dell’amministrato, qualora a carico dell’eredità non risultino passività che ne sconsiglino l’accettazione pura e semplice. L’A.d.S. è autorizzato a scegliere liberamente il Notaio, innanzi al quale rendere la dichiarazione di accettazione pura e semplice.  Nel rendiconto annuale di gestione, l’amministratore di sostegno ha l’obbligo di rendere conto, in ordine alla compiuta accettazione espressa dell’eredità.

Il provvedimento del Giudice Tutelare di Chieti  tende, implicitamente, ad escludere l’applicazione analogica degli artt. 471-472 Cod. Civ., ai chiamati all’eredità che siano beneficiari di amministrazione di sostegno. L’art. 471 Cod. Civ. rubricato “Eredità devolute a minori o interdetti”, prescrive l’obbligo di accettazione con beneficio d’inventario, per le eredità devolute agli interdetti; il successivo art. 472 del Codice Civile, prevede una norma identica, per gli inabilitati.

Qualora siano assenti le condizioni per ottenere l’autorizzazione giudiziale, finalizzata a la rinunzia all’eredità, l’A.d.S. può chiedere al G.T. di essere autorizzato ad accettare puramente e semplicemente l’eredità devoluta, per evitare la più gravosa accettazione con beneficio d’inventario. Tuttavia, per l’accoglimento della richiesta, è onere, imprescindibile, l’allegazione, nell’istanza autorizzativa ex art. 374, n. 6), Cod. Civ., documentazione volta a dimostrare, per esempio: l’insussistenza di debiti in capo al de cuius,  la loro sopravvenuta estinzione, ovvero l’esistenza di debiti ereditari di esiguo importo.

Il decreto

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