BOZZA MASSIMA SENTENZA 338 del 2025 Trib. Savona per rivista NGL
Tribunale di Savona, sez. unica civile, 24.9.2025, n. 338 – Pres. Rel. Est. Passalalpi
Adozione internazionale di maggiorenne – Presupposti – Interesse dell’adottante e dell’adottanda – Assenso della madre biologica – Assunzione del cognome dell’adottanda – Anteposizione del cognome dell’adottante
(Artt. 291 c.c.; Art. 296 c.c.; Art. 297 c.c.; Art. 299 c.c.; Art. 311 c.c.; Art. 312 c.c.; )
L’adozione di maggiorenne presuppone un significativo legame di affetto e di consuetudine tra le parti, nonché l’accertamento di una libera, piena e consapevole volontà di voler procedere all’adozione, sia da parte dell’adottante, che dell’adottanda.
(Art. 296 c.c.;, Art. 312 c.c.)
L’adozione di maggiorenne può essere pronunciata qualora sussista la corrispondenza della stessa sia all’interesse dell’adottanda, sia dell’adottante oltre che la conferma di una situazione affettiva e relazionale in atto da numerosi anni , nonché una definitiva, effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale.
(Art. 312 c.c.)
L’assenso dei genitori dell’adottanda può essere acquisito mediante dichiarazione scritta.
(Art. 297 c.c.; Art. 311 c.c.)
Il divario di età fra adottante e adottando, previsto dall’art. 291 c.c., è derogabile in caso di scostamento esiguo e motivi meritevoli.
(Corte Cost., 18 /1/2024, n. 5)
L’adottanda assume il cognome dell’adottante, ai sensi dell’articolo 299 c.c., anteponendolo al proprio, fatta salva una diversa valutazione dell’interesse dell’adottanda medesima.
(Corte Cost., 27/4/ 2022, n. 131)
*****
La sentenza del Tribunale di Savona numero 388 del 29 settembre 2025, dichiara l’adozione di una ragazza maggiorenne, da parte della seconda coniuge del padre defunto della ragazza, con la quale sussisteva una situazione affettiva e relazionale da anni.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (l’assenza di discendenti legittimi da parte dell’adottante; il compimento, da parte dell’adottante, di età superiore di diciotto anni di quella dell’adottanda; l’assenza di una precedente adozione dell’adottanda; il consenso all’adozione dell’adottante e dell’adottanda; il consenso all’adozione di entrambe e della madre biologica dell’adottanda; lo stato libero di adottante e adottanda) e, in forza dell’accertamento di un significativo legame e sostegno morale e materiale tra adottante e adottanda, ha dichiarato l’adozione della ragazza da parte della coniuge del padre biologico deceduto, con anteposizione del cognome di quest’ultimo a quello paterno, in conformità all’art. 299 c.c.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.