Adita per valutare la leggitimità del provvedimento che accoglieva il reclamo avverso l’applicazione dell’amministrazione di sostegno all’interessato che, fra l’altro aveva promosso iniziative giudiziarie, civili e penali, che si erano rilevate spropositate e controproducenti, tanto da comportare perdite economiche notevoli, la corte di cassazione ha ricordato che l’istituto si rivela uno strumento di assistenza che sacrifica nella minor misura possibile la “capacità di agire” di chi ne è soggetto.
La misura di protezione in esame sarebbe volta a sostenere la libertà decisionale delle persone deboli, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla base di un decreto adottato da un giudice, che dunque dispone di un ampio potere “conformativo” dei poteri dell’amministratore di sostegno.
Per quanto di rilievo si precisa, inoltre, che l’assistenza dell’amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina.
Cass. civ. 14681/2024

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