Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in mancanza di limitazione in tal senso, conserva la capacità di donare.
Anche la corte costituzionale, intervenuta in tema di donazione, ha chiarito che in assenza di un’obiettiva necessità, limitare la libertà della persona di donare il proprio tempo, le proprie energie e ciò che le appartiene, costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana. Così Corte cost. 114/2019.
Nella fattispecie esaminata dalla corte di cassazione, n. 8456/2024, nel giudizio di impugnazione dell’annullamento di una donazione disposta da un beneficiario di amministrazione di sostegno, in favore dell’impugnante, ribadito che nel decreto del giudice tutelare erano stati specificatamente rimessi in capo all’amministratore di sostegno tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e non rientrava nella possibilità del beneficiario disporre per donazione senza l’assistenza dell’amministratore di sostegno e l’autorizzazione del giudice tutelare si è precisato che ove tale limitazione risulti, a nulla rileva la conoscenza, da parte della donataria della misura protettiva di cui beneficiava il donante, né è necessaria la prova delle minorate condizioni psichiche di quest’ultimo, poichè l’annullamento dell’atto è conseguenza della violazione delle prescrizioni poste nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

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