Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce salvo che l’esame dell’interdicendo non sia possibile per ragioni oggettive in tal caso non potendosi escludere che la nomina possa essere ugualmente effettuata.
Le norme dispongono che il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
L’ascolto del beneficiando risulta di fondamentale importanza per l’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente, tuttavia è possibile che in caso di mancata comparizione dell’interessato il giudice provveda comunque sul ricorso.
Nella fattispecie considerata dal Tribunale di Modena potendosi provvedere sull’istanza di nomina in forza di ulteriori fonti di informazioni, cartacee e documentarie, diverse dagli esiti dell’audizione del beneficiario, e prescindendo dall’audizione della beneficiaria, persona ritenuta oltremodo oppositiva poichè per ben tre volte si era rifiutata di comparire in udienza; emergendo una menomazione psichica che non consentiva all’interessata di provvedere ai propri interessi, il giudice adito ha disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
Tribunale di Modena 14 ottobre 2014

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