La competenza a decidere della nomina di un amministratore di sostegno appartiene al giudice tutelare del luogo in cui la persona che necessita di essere assistita ha la residenza o il domicilio.
In giurisprudenza si è affermato che esiste una presunzione di coincidenza della residenza effettiva con quella anagrafica ma che tale presunzione è superabile con una indagine diretta ad individuare l’esistenza di un effettivo domicilio di fatto dell’interessato, in luogo diverso da quello indicato dalla risultanze anagrafiche.
In particolare si ritiene che la presunzione in discorso possa ritenersi ragionevolmente superata ove la domiciliazione presso un istituto sia stata disposta all’esito della piena cognizione da parte del Giudice (cass. civ. n. 21513/2007)

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