Il procedimento per amministrazione di sostegno si svolge innanzi al giudice tutelare, in composizione monocratica, che esercita le sue funzioni nell’ambito della volontaria giurisdizione.
Con particolare riguardo alle funzioni del giudice tutelare, egli “soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”.
I provvedimenti del giudice tutelare sono di norma dei decreti e, in proposito, l’articolo il codice civile dispone, con riferimento alla nomina dell’amministratore di sostegno, che il decreto debba essere motivato; ciò che consentirà eventuali impugnazioni.
La competenza a decidere della nomina di un amministratore di sostegno appartiene al giudice tutelare del luogo in cui la persona che necessita di essere assistita ha la residenza o il domicilio.
In giurisprudenza si è precisato che la competenza per territorio si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario più che alla sua residenza, così che il beneficiario possa interloquire con il giudice tutelare che deve tener conto, dei suoi bisogni e richieste, anche dopo che l’amministratore sia stato nominato.
Così Cassazione civile, sez. VI, Ord. 17 settembre 2020 n. 19431

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