La recente normativa in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento prevede che “nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.”
La conferma che emerge dalla lettura della norma ad opera della corte di cassazione – ord. n. 4733/2021 – è quella per cui la capacità di esprimere tale consenso alle cure, in capo all’interessato, sia la regola mentre l’”incapacità” l’eccezione e, dunque, qualora il decreto non includa le scelte sanitare tra i poteri rappresentativi o di assistenza dell’amministratore, il beneficiario di amministrazione di sostegno mantiene inalterate le sue prerogative.
La normativa avrebbe recepito un traguardo della dottrina e della giurisprudenza nel prevedere il possibile intervento dell’amministratore di sostegno a ciò legittimato.
D’altra parte nel caso in cui l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti legittimati ad introdurre il procedimento di amministrazione di sostegno o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Disposizioni peculiari sono entrate in vigore nel periodo pandemico per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del Covid-19 recanti la possibilità che, nel caso di incapacità naturale ed in assenza di soggetto legittimato per l’interessato, ricoverato in struttura residenziale, il responsabile della stessa residenza ovvero il direttore sanitario assumano la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso per le vaccinazione anti Covid ivi contemplate (la medesima funzione verrà assunta, per i soggetti in stato di incapacità naturale, non ricoverati, dal direttore sanitario della ASL o da un suo delegato).

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