La disciplina processuale prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno possa stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni.

I beneficiari di ads hanno dunque la legittimazione processuale per impugnare direttamente un provvedimento del Giudice Tutelare, senza la necessità dell’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare.

Anche dopo l’apertura dell’amministrazione di sostegno è dunque data piena tutela alla dignità ed alla volontà dell’interessato che sarebbe legittimato per questa via persino alla richiesta di sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno.

Codesta conservazione della capacità processuale nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire è un principio consolidato nel nostro ordinamento, volto  a consentire all’interessato di difendere il proprio diritto all’integrale conservazione della capacità di agire.

Anche con pronuncia recente della Corte di cassazione è stato infatti ribadita la necessità di assicurare al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi diritti vengono in discussione.

Cass. civ. n. 24732/2024

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