La Corte di cassazione, adita a seguito dell’impugnazione del decreto di liquidazione dell’equa indennità all’amministratore di sostegno, ha ricordato che secondo un principio dell’ordinamento chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi.
L’ads ha quindi il dovere di rendere il conto, portando a conoscenza del giudice tutelare gli atti posti in essere e in particolare le entrate e le uscite.
La disciplina normativa pone inoltre in chiaro l’esigenza che la sorveglianza sull’attività complessiva dell’amministratore di sostegno in ordine al patrimonio amministrato abbia carattere di periodicità.
Si precisa inoltre che, a differenza del conto finale, i conti periodici non necessitano di approvazione da parte del giudice tutelare e non comportano l’invito di alcun interessato ad esaminarli ed a presentare eventuali osservazioni.
Non è dunque previsto l’obbligo di sottoporre preventivamente ai familiari il rendiconto ed è attribuita al giudice tutelare una mera facoltà al riguardo, della quale, nella specie questi non si è avvalso con valutazione discrezionale non sindacabile.
Cass. civ. n. 5490/2022

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.