Il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica o fisica del beneficiando e, anche qualora vi sia un’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi è possibile la nomina dell’amministratore di sostegno.
Nella fattispecie esaminata, l’interessata era affetta da schizofrenia da diversi anni e da qualche tempo viveva in casa di riposo.
L’iniziativa giudiziaria era stata intrapresa dal P.M. a seguito di segnalazione per l’esigenza di tutela di una persona che non era più in condizioni di vivere da sola e che, anzi, proprio a causa della solitudine e dei disturbi psichiatrici era esposta a condotte abusive di terzi che l’avevano, fra l’altro, estromessa dala propria abitazione.
La pronuncia risulta di peculiare interesse per la parte in cui si ritiene irrilevante, ai fini della decisione circa l’applicazione della misura del’ads in luogo dell’interdizione, il fatto che la persona non sia in grado di comprendere il senso e la portata dell’incarico affidato all’amministratore ovvero di avere consapevolezza della totale ablazione della capacità di agire conseguente alla pronuncia di interdizione.
In particolare, il rispetto della dignità della persona e l’attenzione nella scelta della misura protettiva, che deve comportare la minore limitazione possibile della capacità di agire, sono da considerarsi “tanto più doverosi quando ci si trova di fronte a soggetti in stato di totale dipendenza dagli altri, che invece quella consapevolezza hanno”.
Tribunale civile Bologna, sez. I, 23 novembre 2006 n. 2662

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