La valutazione dell’opportunità di promuovere un giudizio nell’interesse del beneficiario, può dare luogo ad una previa sorta di contraddittorio, sia in relazione agli effetti, che alla stessa legittimità dell’atto.
Nella fattispecie esaminata non si versava nell’ipotesi di intraprendere ex novo un giudizio e la preventiva valutazione giudiziale in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’amministrato era già stata compiuta dal medesimo prima della “perdita della capacità”.
Con pronuncia del 28.3.2023, d’altra parte, il Tribunale di Catanzaro chiarisce quale sia la sorte dell’amministratore di sostegno che, nominato con poteri di esclusivo rappresentante per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compaia in giudizio senza essersi previamente costituito.
Sia pure essendo munito di rappresentanza processuale l’ads, allo stato, non avrebbe potuto esercitarla ricorrendo un’ipotesi di perdita della capacità di stare in giudizio successiva alla costituzione [del beneficiario], idonea a determinare l’interruzione del giudizio solo qualora il difensore a suo tempo incaricato, lo avesse reso noto nelle forme di legge.
In relazione al caso di specie, in particolare il giudicante ritiene che non sussista alcun difetto originario di rappresentanza processuale né, in assenza di dichiarazione del difensore, alcuna necessità di interrompere il giudizio al fine di “consentire la riassunzione nei confronti di colei che è già legittimata a costituirsi per proseguirlo”.

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