Ads e diritto al sostegno

Adito per la dichiarazione di interdizione, il Tribunale di Venezia fornisce alcuni chiarimenti relativi all’istituto giuridico della “possibilità/impossibilità di agire” e dell’amministrazione di sostegno.

In virtù dei nuovi principi fondamentali della disciplina, ogni persona che anche per infermità psichica si trovi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi ha diritto ad essere inserita in un progetto solidaristico di sostegno.

Il contenuto del decreto dovrà pertanto prevedere i provvedimenti indispensabili per la “cura della persona interessata”, con determinazioni quali oggetto dell’incarico e durata, poteri dell’AdS, limiti di utilizzabilità delle risorse economiche.

Nel progetto di sostegno/decreto potrà inoltre essere previsto che, nell’interesse del beneficiario si estendano a questi determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l’interdetto o l’inabilitato.

Nella fattispecie si ritiene possibile assicurare al’interessata una protezione “attiva”, che le renda possibile un miglioramento della qualità di vita e di autonomia, potenziandone le possibilità relazionali, mediante la nomina di un amministratore di sostegno e pertanto la richiesta di interdizione viene respinta.

Tribunale di Venezia, 13 ottobre 2005, Est. Trentanovi

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