La valutazione della sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno comporta un duplice accertamento: la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)
Si presuppone, pertanto, anche una condizione attuale d’incapacità.
L’istituto, d’altra parte, non esige che l’interessato versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente l’essere privo, in tutto o in parte, di autonomia oltre che nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Ove ricorrano tali presupposti è doveroso nominare un amministratore di sostegno, avendo, la discrezionalità attribuita al giudice dall’art. 404 c.c., ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura.
Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 16 maggio 2024 n. 13612

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