Nel procedimento per interdizione avanzato pur a procedura di amministrazione di sostegno già in corso, il Tribunale adito ha ribadito che l’intervento dello stato, nella sfera intima e personale dell’adulto, debba essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell’infermo.
Ricordato quindi che l’amministrazione di sostegno, attualmente istituto guida in materia, è orientata a predisporre interventi volti a tutelare l’interessato con la minore limitazione possibile della capacità di agire, rinviene i presupposti per la pronuncia di interdizione, in ragione dell’assoluta impossibilità di instaurare qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno da parte dell’interdicenda.
Nella fattispecie, inoltre, l’atavico ed esacerbato conflitto parentale conduce alla nomina di un tutore esterno alla famiglia; dal momento che presupposto imprescindibile perché possa essere individuata, quale tutore, una persona che sia parente dell’interdicendo è la concordia sul punto.
Tribunale civile Nocera Inferiore, 1 giugno 2022

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