Ads e peculato 

L’amministratore di sostegno effettuava sottrazioni sistematiche di denaro dal conto della beneficiaria, anziana e malata di alzheimer, trasferendole sul conto intestato a nome del proprio marito con bonifici asseritamente dovuti per la collaborazione svolta ma di fatto privi di giustificazione.

La corte di cassazione, adita dal difensore degli imputati (l’ads ed il marito),  ha avuto modo di chiarire che le sottrazioni si inquadravano nella fattispecie del peculato e che non si trattava di mera “destinazione di somme per finalità diverse da quelle consentite in violazione di norme di legge”, di cui alla nuova ipotesi di reato prevista dal codice penale.

Detta nuova incriminazione, introdotta nel 2024, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, poiché punisce solo le condotte di abuso di ufficio depenalizzate “consistenti nella destinazione del denaro, di cui si abbia il possesso per ragioni di servizio, a finalità comunque rispondenti ad interessi pubblici, senza sottrazione del denaro dalla sfera della pubblica amministrazione”. Il peculato si configura, invece, quando l’utilizzo del denaro è diretto a soddisfare unicamente gli interessi privati.

Cass. pen., n. 25940/2025

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