A seguito di una opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune bollette per la fornitura di gas, il giudice di pace adito, chiarito che la fattispecie a giudizio non era attinente ad un mandato tacito con rappresentanza ma ad amministrazione di sostegno ha precisato altresì che l’ads è una forma di tutela posta a “protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione”, conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana.

Ricordato che Il giudice tutelare conforma il contenuto del provvedimento istitutivo dell’ads alle esigenze di protezione emergenti dall’istruttoria espletata e che l’amministratore dovrà di norma documentare ogni spesa e, annualmente, in occasione del rendiconto, fornire al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato, precisa che tra gli atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice, vi sono le obbligazioni.

Nel caso di specie, la omissis era stata nominata amministratore di sostegno del padre, in rappresentanza esclusiva, a seguito dell’accertamento delle condizioni fisiche e psichiche di quest’ultimo e, pertanto, in ogni  in ogni obbligazione assunta in vece di questi, era tenuta a dichiarare la veste in cui agiva, vale a dire, quale amministratore di sostegno del padre.

In difetto di spendita del nome del padre all’atto della conclusione dei contratti “e in assenza della dimostrazione che tali obbligazioni erano state autorizzate e inserite nel rendiconto al Giudice Tutelare”,  si ritiene dunque che l’interessata debba rispondere in proprio per quanto negoziato.

Giudice di pace di Milano, 21 gennaio 2017 

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