Di regola il beneficiario di amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio e potrà manifestare il proprio consenso autonomamente o, al più, assistito dall’amministratore di sostegno eventualmente incaricato dal Giudice Tutelare di affiancare il beneficiario nel percorso di formazione della volontà; aiutandolo così a comprendere le implicazioni personali e giuridiche della scelta coniugale.
In giurisprudenza si è precisato che l’eventuale divieto di contrarre matrimonio viene disposto – ad esclusiva tutela dell’interesse del beneficiario – a fronte di una totale incapacità di intendere e di volere del soggetto, oppure laddove egli non sia in grado di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta.
In ogni caso, è richiesto un accurato accertamento sulla capacità del soggetto e deve garantirsi la massima considerazione della dignità della persona e le sue legittime future aspirazioni.
Così Tribunale di La Spezia, sentenza del 4 marzo 2020

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