L’amministrazione di sostegno può essere revocata dal giudice, a seguito di istanza, qualora si siano determinati i presupposti per la cessazione della misura.
Ciò può avvenire quando vengano meno i presupposti per la sua applicazione e dunque, di norma, all’istanza di revoca andranno allegati i fatti nuovi rispetto a quelli già esaminati col provvedimento di nomina non reclamato.
In questo caso il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Peraltro in giurisprudenza si è ritenuto che l’omessa comunicazione dell’istanza di chiusura della procedura all’amministratore di sostegno non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.
Cass. civ. n. 17032/14

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