Per effetto dell’amministrazione di sostegno il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, oltre che per quelli – sempre consentiti – necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
D’altra parte, il compimento di atti giuridicamente vincolanti, limitato in ragione del provvedimento emesso dal giudice tutelare, è soggetto alla norma la quale stabilisce che possono essere annullati su istanza dei soggetti legittimati, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
Gli atti compiuti dal beneficiario prima dell’intervenuta nomina del’amministratore di sostegno seguono di norma le regole previste per la generalità dei casi come emerge da una recente pronuncia della corte di cassazione.
Nella fattispecie, un sacerdote contraeva una polizza sulla vita che avrebbe beneficiato in caso del suo decesso la perpetua, salvo successivamente designare il luogo della questa la propria sorella mediante disconoscimento di sottoscrizione della rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario.
Secondo la corte, però, il disconoscimento stragiudiziale della genuinità di quella originaria rinuncia, pervenuto da soggetto non più in grado di sottoscrivere perchè in condizioni tali da giustificare la nomina di un amministratore di sostegno non vale di per sè a liberare il debitore che abbia già pagato al creditore apparente.
Cass. civ. n. 27439/2024

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