Di norma per promuovere procedimenti giudiziari ex novo che siano successivi all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli è necessaria l’autorizzazione del gt.
Tale autorizzazione impone un controllo preventivo del giudice tutelare sugli atti di amministrazione così da verificarne la rispondenza agli interessi ed alle effettive esigenze di tutela della persona e del suo patrimonio.
In un procedimeno avviato per il risarcimento del danno il Tribunale adito ha ribadito che è legittimato a promuovere il giudizio l’amministratore di sostegno che agisce munito di provvedimento con cui il Giudice Tutelare aveva autorizzato l’amministratore di sostegno ad introdurre la procedura di negoziazione assistita nonchè, in caso di esito negativo di quest’ultima, a promuovere giudizio di cognizione.
Tribunale di Arezzo, 25 maggio 2022

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