L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione può assegnare al tutore un’equa indennità.
Tale disposizione si applica all’amministrazione di sostegno in virtù del rinvio operato dall’articolo 411 c.c. .
Come precisato dalla Corte costituzionale, n. 1073 del 1988, la somma eventualmente riconosciuta “non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l’ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti”.
L’indennità spettante all’amministratore di sostegno non è un corrispettivo, né un equivalente monetario delle energie profuse ma un semplice ristoro, che potrà anche non essere meramente simbolico.
Nella pronuncia della Corte di Cassazione Civile n. 9930 del 2024 l’equa indennità è stata definita come “rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non poter attendere alle sue normali occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio tutelare”.
Una riparazione del patrimonio del rappresentante quale compenso di attività perdute e spese sostenute. Tribunale di Varese 20.03.2012
All’ufficio assunto, innervato da un obbligo morale per cass. civ. 14846/20, infatti, non corrisponde un impiego o una prestazione professionale ma il suo adempimento integra un dovere sociale. Così Corte cost. 218/2018
Il criterio dell’equità secondo gli indicati parametri dell’entità del patrimonio e della difficoltà dell’amministrazione comporta la necessità di una valutazione globale con metodo sintetico della situazione economica del beneficiario.
Sempre in giurisprudenza si è inoltre chiarito che “prevedendo l’art. 379, secondo comma, c.c. esclusivamente la “possibilità” per il giudice di assegnare un’indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l’entità del patrimonio, non solo la corresponsione della stessa è soltanto eventuale, ma l’unico parametro fissato per la liquidazione è l’equità: il che, come detto, implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell’amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall’amministratore”. Cass. civ. n. 22982/2024

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