L’età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione; ciò che diversamente, può ravvisarsi, qualora la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana.
Anche nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione (n. 12285/2024), adita per l’impugnazione del provvedimento che confermava l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria, anziana 83enni affetta da varie infermità che le impedivano di svolgere autonomamente le attività di vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi, con nomina di professionista estreno alla famiglia quale amministratore di sostegno, si è – per quanto di rilievo – ribadito che l’età avanzata non è di per sé motivo per giustificare l’adozione della misura se alla lucidità mentale della persona si accompagni anche una certa capacità di provvedere ai propri interessi.
Nel caso specifico risulta d’altra parte che il giudice avesse adeguatamente motivato sulla inidoneità della ricorrente a badare ai propri interessi poichè affetta da limitazioni nei movimenti e da decadimento senile
Inoltre, l’accertato decadimento senile risultava incidere significativamente sulla capacità dell’anziana di valutare il livello di effettiva ed efficace solidarietà che le persone a lei vicine erano in grado di offrirle.

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