Non costituisce condizione per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno che la richiesta di sostegno provenga dal beneficiario stesso. Nella fattispecie esaminata, d’altra parte lo stesso interdicendo impugnante, a seguito di riassunzione successiva al ricorso per cassazione, chiedeva l’applicazione in suo favore dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Nella pronuncia si ricorda che l’istituto dell’amministrazione di sostegno non comporta l’incapacità generale, totale o parziale dell’amministrato, ma solo una limitazione rispetto a determinate attività; inoltre, tale istituto deve essere preferito allorché l’aiuto debba riguardare un’attività minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, o comunque quando non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto.

Nella fattispecie proprio la modalità di azione attenta non solo agli aspetti finanziari ma anche alle necessità di cura, scelta dal tutore in accordo con i professionisti coinvolti, aveva posto in evidenza come nella fattispecie analoghi risultati avrebbero potuto essere conseguiti senza ricorrere a provvedimenti limitativi della capacità di agire ma di adeguato sostegno all’interessato.

Sulla base, dunque, di tali complessivi elementi, la pronuncia di interdizione emessa èn stata revocata.

Corte d’appello di Roma, 27 luglio 2012

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