Circa la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno  il cui incarico fosse destinato ad operare con la perdita della capacità determinativa del ricorrente, al fine di negare determinati consensi in ambito sanitario e richiedere cure palliative, il giudice adito ha ritenuto che la richiesta non potesse trovare accoglimento.

Si è in proposito precisato che la norma relativa ai presupposti della misura di protezione assume l’attualità del requisito rappresentato dall’impossibilità del beneficiario di provvedere ai propri interessi e, dunque, l’attualità del bisogno protettivo.

Per il caso di eventuale futura incapacità si prevede il diverso rimedio della designazione di un amministratore di sostegno, che il giudice tutelare prenderà in considerazione nel momento in cui si realizzeranno i presupposti di cui sopra e non prima.

L’eventuale esigenza di una protezione immediata potrà d’altra parte essere fronteggiata mediante l’adozione di provvedimenti urgenti e la nomina di un amministratore anche provvisorio.

Tribunale di Pistoia, 8 giugno 2009

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