L’incalzante dilagare di fenomeni criminali di particolare allarme sociale ai danni delle donne qualificabili come reati di genere e della violenza domestica ha condotto il legislatore ad intervenire con l’emanazione di diverse leggi nel corso del tempo. Fra queste e non ultimo, il c.d. codice rosso, provvedimento volto ad evitare stasi potenzialmente pregiudizievoli per la tempestività ed adeguatezza degli interventi a tutela delle vittime.

La menzionata legge inserisce nel codice penale un reato a tutela della vittima e rubricato “violazione dei provvedimenti di allonatanento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa”.

In proposito, con recente provvedimento, la corte di cassazione ha precisato, in tema di ragionevole bilanciamento tra valori in tensione quali i diritti di libertà dell’indagato e la incolumità della vittima, che “l’obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l’indagato a cercare volontariamente l’incontro con la vittima”.

Nel decidere circa la legittimità della pronuncia relativa alle misure cautelari disposte – e successivamente “annullate” – all’indagato, nel caso specifico, in cui era stata stata la vittima stessa a recarsi al domicilio dell’indagato ed a permanervi per diversi giorni, la Corte ha ritenuto in motivazione fosse doveroso per costui impedire l’accaduto.

Per quanto di rilievo in questa sede si è infine concluso che in un contesto caratterizzato da una relazione personale nettamente “squilibrata” anche per lo stato di conclamata vulnerabilità della vittima [ndr], sottoposta ad amministrazione di sostegno, la preoccupazione principale deve essere quella di garantirne la incolumità anche “contro la volontà della stessa persona offesa”.

Cass. pen. 4936/2025

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