La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d’incapacità ma non esige che la stessa versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere.

Lo ha ricordato la corte di cassazione adita per l’asserita illegittimità della nomina di amministratore di sotegno in favore del ricorrente che nel corso degli anni aveva promosso ben 9 azioni civili e 5 penali nei confronti della figlia – richiedente la misura – comportanti delle spese legali e conseguente pregiudizio economico.

Dalle consulenza disposte era infatti emerso che l’interessato era affetto da lieve disturbo cognitivo con aspetti ossessivi, tradottisi nella piena inconsapevolezza delle cause promosse nei confronti della figlia e nelle relative conseguenze economiche.

Per evitare il rischio di ulteriori infondate iniziative giudiziarie veniva pertanto stabilita la misura meno invasiva per la stessa con nomina di un amministratore limitatamente ad atti di straordinaria amministrazione e al consenso per i trattamenti sanitari.

In risposta a specifica doglianza si preciserà peraltro, che, in  ragione della conflittualità familiare e del fatto che gli stretti congiunti, già garanti del beneficario, non erano riusciti a comprendere e a limitare il disturbo dello stesso, la nomina di persona estranea alla famiglia risultava legittima.

Cass. civ., n. 13578/2024

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