In giurisprudenza il primo articolo della legge che ha introdotto, nell’ordinamento, l’amministrazione di sostegno, è stato definito la ‘stella polare’ dell’interpretazione dell’intero corpo normativo novellato dalla riforma.
In relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura di tutela, l’ordito normativo escluderebbe che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, sia garantita dall’amministrazione di sostegno.
Inoltre, nel provvedere in ordine alla fattispecie in esame il giudice dovrebbe essere guidato da quella che è stata individuata, come la “funzione della legge”, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Nel caso di specie, in cui si decideva circa la revoca di una interdizione, l’esame effettuato alla luce della normativa, ha condotto a prendere atto dell’adeguatezza della misura dell’amministrazione di sostegno, in grado, per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all’amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario, di meglio garantirne la tutela.
Tribunale Terni, 28 dicembre 2022

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