A seguito di impugnazione del provvedimento che non provvedeva con ammonimento dell’interessata per asseriti atti persecutori a danno del vicino di casa e della sua famiglia, quest’ultima si difendeva per il tramite del proprio amministratore di sostegno negando i rilievi mossi nei suoi confronti.
Il menzionato vicino nonchè richiedente impugnava provvedimento di archiviazione deducendo, fra l’altro, il difetto di autorizzazione del giudice tutelare poichè l’ammonenda veniva rappresentata dal proprio amministratore di sostegno nonostante questo fosse privo di idonea procura e di apposita autorizzazione del Giudice tutelare.
Il tribunale amministrativo ha d’altra parte ricordato che alla luce della norma che individua i casi nei quali il tutore necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti, disposizione che è stata interpretata dalla giurisprudenza in maniera restrittiva, di tale amministrazione non vi è necessita nelle ipotesi di difesa passiva all’altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione dell’interesse del rappresentato.
Nel caso di specie l’interessata si doveva difendere dalle contestazioni mosse nei suoi confronti e, pur in assenza di una esplicita autorizzazione del giudice tutelare, il suo amministratore di sostegno era pienamente legittimato passivamente.
Trga Trento, sentenza n. 2/2022

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