A seguito di istanza per la dichiarazione di inabilitazione il Tribunale adito decide invece per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio con invio degli atti al giudice tutelare.
Per quanto di rilievo, la beneficianda soffriva di un disturbo delirante che l’aveva condotta a non fidarsi più delle persone a lei care ed ad allontanarle.
Lo stato psico-fisico dell’interessata l’aveva portata nei mesi ad una totale mancanza di igiene personale, alla mancata somministrazione di farmaci ed alla riduzione dell’apporto calorico. La disposta consulenza tecnica evidenziava inoltre che una minima variazione delle condizioni potesse ricondurre l’esaminanda ad uno stato di paranoia; anche la minima modifica comportamentale nelle persone a lei vicine poteva determinare un allontanamento delle stesse la ricerca di altre persone di cui fidarsi, ma sempre per periodi relativamente brevi.
Dall’esame effettuato emergeva così che l’interessata non fosse in grado di badare ai propri interessi, oltre a non essere in grado di prendersi cura della propria persona.
Viene pertanto deciso di nominare un amministratore provvisorio nella persona del nipote ricorrente, unico familiare della beneficiaria, che se ne è sempre preso cura ed ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
Tribunale di Messina, sez. I, 26 luglio 2017 n. 2080

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