Nell’art. 1 della legge introduttiva dell’istituto si esplicita che “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”
Evitare situazioni di abbandono per il soggetto bisognoso, dunque, senza giungere a mortificarlo; un’espressione che esprime contrarietà ad ogni conclusione che si presenti apparentemente fedele agli imperativi legislativi ma che, nella sostanza, si riveli invece in grado di calpestarne inopinatamente le indicazioni o lo stesso spirito.
La confezione un “vestito su misura” in considerazione dei deficit funzionali dell’interessato, consente inoltre che eventuali vuoti, di reazione piuttosto che di prontezza, possano essere colmati tempestivamente.
Ove d’altra parte il potenziale beneficiario, nonostante possibili deficit, sia già seguito in ogni sua attività anche per il completo coordinamento tra la famiglia, la scuola e gli operatori del servizio sociale e sanitario, l’avvio del procedimento non è affatto previsto sempre e comunque ma impone una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà.
Tribunale di Trieste 3019/2006

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