“La prima Sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza 22 settembre 2025, n. 25890, ha chiarito che, in tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento dei presupposti di legge deve essere specifico e circostanziato, riferito sia alla condizione di menomazione del beneficiario sia alla sua incidenza sulla capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.

La misura non può essere applicata nei confronti di chi, pur manifestando tratti caratteriali peculiari o difficoltà nella gestione patrimoniale, conservi lucidità e autonomia decisionale, specie se ha espresso volontà contraria, dovendo in tali casi valutarsi strumenti alternativi (es. curatore speciale, amministratore giudiziario). L’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata quale mezzo surrettizio per risolvere conflitti familiari inerenti alla gestione di beni ereditari.

La pronuncia ribadisce il carattere eccezionale e mirato dell’amministrazione di sostegno, che non può trasformarsi in uno strumento ordinario per gestire controversie patrimoniali tra coeredi o per surrogare divergenze familiari. La Corte sottolinea che il presupposto indefettibile resta la comprovata menomazione, tale da impedire al beneficiario di provvedere ai propri interessi, e che la volontà contraria della persona, se lucida e consapevole, va rispettata. Il giudice è tenuto ad adottare criteri di proporzionalità e funzionalità, preferendo soluzioni meno invasive della capacità di agire, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Redazione La Tribuna”

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