Il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno e’ un procedimento riconducibile ai procedimenti di volontaria giurisdizione e connotato da proprie garanzie interne, più accentuate rispetto a quelle concesse dal procedimento camerale dovendo rispettare il principio del contraddittorio.
Il parente che si costituisce in giudizio non riveste la qualità di parte in senso proprio, pur essendo soggetto legittimato a proporre l’istanza e idoneo a fornire utili informazioni al fine di fornire al giudice gli elementi necessari per decidere.
Nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno l’azione è proposta in favore del beneficiando e, di norma, la nomina di un amministratore comporta effetti nella sola sfera giuridica di quest’ultimo.
I parenti sono soggetti legittimati ad agire ma non vi è un interesse personale a influire sull’esito della lite in quanto non sono titolari di una situazione giuridica soggettiva.
Cass. civ., 2024 n. 451

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