AdS quale misura esplorativa

A seguito di ricorso per amministrazione di sostegno, proposto dal figlio del beneficiando, cui è seguita la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, il beneficiando stesso impugna il provvedimento del giudice tutelare, deducendo sia la carenza dei presupposti di legge per l’applicazione della misura, sia che l’iniziativa del figlio fosse volta a screditare il genitore per soddisfare propri bisogni personali.

La Corte di appello conferma la decisione relativa alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

A diversa conclusione giungerà, invece, la corte di cassazione adita dall’anziano beneficiando.

La corte di legittimità ricorda, infatti, che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non, e nella misura in cui, ciò si rivela indispensabile.

La caratteristica flessibilità della misura in fase di applicazione non può, inoltre, prescindere dalla verifica della sussistenza delle “carenze” del beneficiario la cui opinione dovrà di norma essere presa in considerazione.

Si conclude, infine, osservando che l’amministrazione di sostegno non può essere essa stessa un mezzo istruttorio e di monitoraggio, poiché l’accertamento del deficit di competenze deve precedere e non seguire la misura e nella fattispecie considerata dal provvedimento impugnato non si evinceva la condizione di menomata capacità dell’interessato. Ciò che condurrà alla cassazione del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 24878/2024

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