Come è noto, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il relativo ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Tale dovere di attivarsi a fronte dello stato di bisogno ha dato luogo all’avvio di varie iniziative fondate ora sulla carenza di una rete familiare o sociale, inettitudine alla cura dei propri interessi ed isolamento, avanzata età unita ad abuso abituale di sostanze alcoliche e psicofarmaci.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione n 24251 del 2024, il ricorso dei servizi sociali a tutela del beneficiario con menomazione fisica e psichica si basava sulla ritenuta necessità di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione” – si paventava, a quanto risulta, anche la possibilità di una possibile influenza da parte del nuovo compagno e la preoccupazione che l’interessata potesse venire raggirata-.
Nel caso di specie la Corte ha ribadito la necessità che i poteri gestori dell’amministratore debbano risultare proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, diversamente comportando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

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