Cassazione civile sez. I – 16/02/2025, n. 3941

Con recente pronuncia, resa in occasione dell’annullamento di alcune donazioni di immobili, da parte dei beneficiari, in favore di un amministratore di sostegno, la Corte di cassazione si è espressa sulla specifica incapacità a ricevere di cui all’art. 779 c.c.

L’art. 779 c.c. dispone che “è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o si è estinta l’azione per il rendiconto medesimo”.

Tale norma è diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato il denaro prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione e si applica, in virtù del disposto dell’articolo 411 c.c., anche alla amministrazione di sostegno, in quanto compatibile.

Se nell’ambito di una amministrazione di sostegno vi è obbligo di rendiconto, la norma in questione è da ritenersi “compatibile” con la misura dell’amministrazione di sostegno e di conseguenza applicabile anche a colui che ha ricoperto il ruolo di amministratore.

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