Il caso esaminato dalla Corte di
Cassazione, nell’ordinanza in commento, trae origine dal ricorso presentato dai
fratelli di una signora, per la nomina a suo favore di un amministratore di sostegno e dalla successiva istanza, da parte dei medesimi, di estinzione del procedimento.

Il procedimento, tuttavia, proseguiva  innanzi al Tribunale di Roma, con l’audizione della beneficiaria, la quale si opponeva alla nomina.

A seguito del rigetto del ricorso da parte del Giudice Tutelare, il quale non ravvisava i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno, i fratelli ricorrenti  proponevano reclamo al Tribunale collegiale;
reclamo che veniva dichiarato improcedibile, sia per mancata notifica degli atti alla beneficiaria, sia in quanto presentato avverso  un atto  privo di natura decisoria.

Contro il suddetto decreto veniva proposto ricorso per cassazione, ritenuto, tra l’altro, l’omessa ammissione della CTU, la violazione del contraddittorio e altri vizi procedurali.                                                            
La Corte di Cassazione respingevano integralmente il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile, sulla base di diversi argomenti.

Anzitutto, la Cassazione ha  osservato che l’articolo 473-bis 58, comma 2 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, prevede espressamente  la possibilità di reclamo dei provvedimenti del giudice tutelare al Tribunale, ai sensi dell’articolo 739 c.p.c., mentre il
terzo comma della medesima disposizione prevede la possibilità che contro il
decreto del tribunale in composizione collegiale possa essere proposto ricorso
in Cassazione.

In sintesi, quindi, ai sensi della
disposizione di legge sopra citata, si potrà proporre reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare, al tribunale in composizione collegiale, qualora detto provvedimento abbia natura decisoria. Qualora, invece, il
provvedimento sia di natura patrimoniale o gestoria, la competenza per l’impugnazione sarà del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione potrà essere presentato solamente nel primo caso.

Peraltro, le Sezioni Unite della
suprema Corte,  già si erano espresse nel
senso di ritenere i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno reclamabili ai sensi dell’articolo 720 – bis, comma 2, c.p.c. (abrogato dalla Riforma Cartabia del 2022), innanzi alla Corte
d’appello, a prescindere dal contenuto e la ricorribilità in sede di legittimità solo per i provvedimenti aventi natura decisoria, in riferimento all’articolo 111 Costituzione , qualora incidenti su diritti soggettivi.

Nel caso in esame, non vi è dubbio
che la decisione di reiezione della domanda di nomina di amministratore di sostegno  incida sui diritti soggettivi della persona e possegga natura decisoria, a differenza dei provvedimenti gestori, che su tali diritti non incidono e, tendenzialmente, hanno natura
meramente patrimoniale.

La sentenza in commento applica,
quindi, la riforma dei procedimenti di famiglia, introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), recependo la distinzione tra tipologie di provvedimenti del Giudice Tutelare, soggette a diverso regime impugnatorio, nell’ambito del rito unico in materia di persone, famiglie e minorenni.

Per completezza , non potendo il
tema essere trattato in questa sede, si evidenzia che in materia di amministrazione di sostegno, detta riforma ha previsto la possibilità per i notai di rilasciare le autorizzazioni per il compimento di atti gestori, nell’ambito della volontaria giurisdizione, alternativamente al giudice tutelare.

 
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 04/03/2026) 14/04/2026, 9376

Please follow and like us:
Pin Share

Lascia un commento