Nel concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno, non sono rari i casi di tensione tra l’amministratore, il beneficiario e i suoi familiari. Spesso, parenti preoccupati segnalano al giudice tutelare la totale assenza di comunicazione con l’amministratore e la difficoltà di comprendere le decisioni prese per il loro caro.
𝗜𝗹 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 (𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼) 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲
La legge – in particolare l’art. 410 c.c. – impone all’amministratore di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e di informarlo sugli atti da compiere. Nulla viene detto in modo esplicito riguardo ai familiari. Tuttavia, è ormai chiaro che una gestione efficace passa anche attraverso un dialogo costruttivo con chi vive accanto alla persona fragile.
L’amministratore non può agire in isolamento: il suo ruolo è anche quello di costruire una rete di collaborazione, coinvolgendo – nei limiti del possibile – familiari e operatori, sempre nell’interesse esclusivo del beneficiario
𝗜 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗿𝗲
Nonostante l’assenza di un obbligo formale, i familiari non sono esclusi dal sistema. Lo stesso art. 410 c.c. consente loro di rivolgersi al giudice tutelare in caso di atti dannosi, scelte discutibili o negligenza dell’amministratore. Il loro intervento può quindi rappresentare un controllo utile, specie nei casi in cui la gestione sollevi dubbi o quando il beneficiario stesso manifesti disagio.
𝗜𝗹 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲
Il giudice tutelare può intervenire anche in modo preventivo, prevedendo nel decreto di nomina dell’amministratore un preciso obbligo di informazione nei confronti dei familiari. Alcune prassi virtuose già esistono: si pensi ai casi in cui il giudice incarica l’amministratore di aggiornare periodicamente i parenti più vicini, evitando così conflitti e favorendo la trasparenza.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼
Purtroppo, non mancano casi in cui l’intervento dei familiari è dettato da motivazioni personali, spesso di tipo economico. In questi casi, è compito del giudice valutare attentamente l’effettiva utilità della richiesta, evitando che la disciplina dell’amministrazione di sostegno venga strumentalizzata per fini diversi da quelli per cui è stata pensata.

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