Proposta l’istanza per amministrazione di sostegno innanzi al giudice ritenuto competente in ragione della residenza del beneficiando, già interdetto legale e detenuto presso casa di reclusione in diversa città, il procedimento viene trasferito in quest’ultima città e ne sorge un conflitto negativo di competenza.
La Corte di cassazione adita, nell’accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale originariamente adito ha ricordato che lo stato di detenzione in esecuzione di pena, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva la sua dimora abituale o il domicilio prima dell’inizio dello stato detentivo.
Corte di cassazione civile, n. 23449/2025

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