Con l’ordinanza numero 18549 del 8 luglio 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui presupposti della nomina per l’amministratore di sostegno, affermando il principio secondo il quale se la persona a causa delle condizioni di salute accertate, si trova nella possibilità di provvedere ai propri interessi, ma sia, parallelamente, in una condizione di fragilità, il giudice, nel considerare la misura dell’ADS come l’unica idonea a proteggere la beneficiaria, deve tenere conto dello stato di fragilità della persona e dell’esigenza di protezione della medesima , qualora essa non possa essere assicurata da una rete familiare in grado di supportare costantemente negli aspetti più complessi della gestione del patrimonio.

Il Tribunale di primo grado, con il decreto  impugnato, confermava la misura dell’amministrazione di sostegno,  rimodulandola e  precisando che “La persona è affetta da infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica. La persona, come si desume dalla documentazione sanitaria depositata, soffre di psicosi schifoaffettiva. Patologia che attualmente risulta ben compensata in ragione del percorso terapeutico seguito. La consulenza era chiara nell’evidenziare come la patologia sussisteva e come la stessa fosse tenuta sotto controllo.”. Allo stesso, metteva in luce come “… la capacità di determinarsi della persona sia legata al riacutizzarsi, o meno, degli effetti della patologia a loro volta connessi inscindibilmente alla continuità e stabilità del percorso terapeutico. (…) La persona, a causa delle condizioni di salute accertate, si trova quindi nella possibilità attuale, di provvedere ai propri interessi avendo una adeguata capacità di comprendere con pienezza i propri bisogni e di predisporre i mezzi necessari a soddisfarli. Allo stesso tempo la persona beneficiaria è in una condizione di fragilità posto che per la stessa è comunque indispensabile la stabilità del percorso terapeutico la cui interruzione, anche solo temporanea, è in grado di determinare l’impossibilità di attendere ai propri interessi con adeguata consapevolezza”.

Inoltre, il Tribunale riteneva di avere deciso sulla base del contemperamento tra le esigenze della persona beneficiaria e le richieste della stessa, sul presupposto dell’esistenza  della patologia e della circostanza che l’attuale capacità dela beneficiaria medesima era strettamente dipendente dal rispetto del percorso terapeutico impostato, l’interruzione del quale determinava il riacutizzarsi della patologia.

    Peraltro, a quanto sopra aggiungeva che tale misura non rappresentava una indebita compressione della capacità della beneficiaria di autodeterminarsi, in quanto la stessa aveva dichiarato di essere sottoposta all’amministrazione perché non assumeva correttamente i farmaci  e di volere come ads l’ex marito, con il quale si era riavvicinata.

    La Corte di Cassazione, come in parte anticipato, decideva il ricorso ritenendo necessario perimetrare i poteri gestori dell’amministratore di sostegno, in modo funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni della beneficiaria e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, ad avviso del giudice di legittimità,  devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

    In sintesi, secondo la Suprema Corte, “Deve esservi, in altri termini, nel provvedimento di apertura della amministrazione, una ragionata corrispondenza tra i deficit rilevati, le risorse della persona interessata e della sua famiglia, e i poteri attribuiti all’amministratore devono essere conferiti nell’ottica di perseguire il miglior interesse della persona, senza comprimerne inutilmente la libertà”.

    Inoltre,  “l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all’istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in ispecie ove all’attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute. Di conseguenza, il giudice tutelare deve accertare i bisogni della persona del beneficiario, intesi come bisogni oggettivi, ma anche come desideri ed aspirazioni, valutando in che misura questi desideri non siano frutto di volontà distorte ed in contrasto con i bisogni oggettivi. Accertati i bisogni, è necessario procedere ad accertare le competenze della persona e cioè le sue capacità e abilità, e, correlativamente, quali siano i suoi punti deboli, poiché la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale, eventualmente con il supporto e la protezione della rete familiare, mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori” Invero, come è stato già affermato da questa Corte, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v.Cass. n. 13584/2006;Cass. n. 22332/2011;Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v.Corte Cost. n. 4 del 2007).

    In considerazione di tutto quanto sopra, la Suprema Corte, ha ritenuto di confermare il provvedimento di amministrazione di sostegno per la beneficiaria, tenuto conto delle sue volontà, espresse al giudice, nonché dell’adeguatezza della misura, in rapporto alle sue peculiari esigenze legate all’ingente patrimonio, del  riconosciuto stato di fragilità della ricorrente e dell’esigenza di protezione della stessa, non assicurata da una rete familiare, limitando i poteri dell’amministratore di sostegno ai soli atti di amministrazione straordinaria.

    La pronuncia

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