Il Collegio respinge la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per la protezione dell’interessato ed individua nell’amministrazione di sostegno la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire.
Nella pronuncia la “meno afflittiva” misura dell’amministrazione di sostegno viene riconosciuta come adatta qualora le circostanze del caso concreto – quali la presenza di una adeguata rete familiare di protezione, una non elevata complessità della gestione patrimoniale – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso all’interdizione.
Quanto alle caratteristiche, nella fattispecie, dalle circostanze emergeva la incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi dell’interdicenda che – priva di redditi o beni – pur risultava inserita in una rete familiare ed assistita dal fratello, ricorrente, con il quale conviveva assieme alla madre.
Il Tribunale dispone pertanto la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per le determinazioni di sua competenza previa nomina del fratello dell’interessata quale suo amministratore di sostegno provvisorio.
Tribunale di Grosseto 12.10.2020

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