Verso dove si andrà, per le categorie tradizionali della capacità, non è dato sapere con precisione.
Rimarranno in vita per qualche tempo, rispetto alle persone che non accusino se non problemi occasionali di autonomia (incidenti, sbornie), le nomenclature tradizionali.
Si diventa capaci legalmente dopo i diciott’anni, è un dato che non dovrebbe cambiare subito.
Resterà viva, per la fase successiva (e già prima coi minori contraenti), la disciplina dell’incapacità naturale; tarata plausibilmente sul riguardo, via via più capillare, per il negozio in questione. Si accentuerà l’impostazione relativistica, individuo per individuo, sempre meno ristretta a considerazioni sulle caratteristiche astratte del disturbo.
Riguardo agli infradiciottenni si rinforzerà verosimilmente – altro passaggio non nuovo – la distinzione secondo tre fasce di età (0-7: 8-13: 14 –18); e rimarrà forte il richiamo, per ciascun sub-gruppo, a sceverare secondo il tipo di operazione da compiere. Tendenzialmente sì all’autonomia per le iniziative semplici, a portata d’età, no per i negozi complicati; con possibili vie di mezzo nel segno disciplinare dell’assistenza.
In ordine ai maggiorenni interdetti e inabilitati varranno ancora, finché questa parte del codice non venga abrogata, le regole consuete; giochi più ampi, sulla carta, per vie d’uscita come quelle di cui all’art. 427 cod.civ., primo comma, spazi di maggior libertà per l’incapacitato.
Rispetto al secondo e terzo comma dell’art. 427, si faranno strada – è da prevedersi – letture più sensibili al motivo (oggi trascurato) del ‘’pregiudizio’’ negoziale. E la curvatura oggettivistica potrebbe imporsi ancora sul terreno dell’art. 428 cod.civ. secondo comma.

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