(Sentenza Cassazione N. 23139 del 14 luglio 2026. Pres. A Giusti; relatrice. R.E. Russo)
La vicenda riguarda una madre
spagnola e inizia nel 2016, quando la madre trattiene i figli minori in Spagna,
a Granada, senza il consenso del padre italiano, allegando di essere stata
vittima di violenza domestica
La decisione della Cassazione sul caso
richiama ripetutamente la Convenzione di Istanbul, e in particolare l’art. 31,
affermando correttamente che il giudice civile deve svolgere una valutazione
autonoma del superiore interesse del minore, senza subordinare le proprie
decisioni all’esito del procedimento penale e distinguendo la violenza domestica dalla mera conflittualità familiare.
Tuttavia, l’applicazione concreta di tali principi appare suscettibile di porsi in contrasto con gli standard elaborati dal GREVIO.
Anzitutto, la vicenda viene progressivamente ricondotta nell’alveo della “elevata conflittualità genitoriale”, nonostante la presenza di una precedente condanna del padre per lesioni ai danni della madre, di ulteriori allegazioni di violenza e di un
procedimento penale ancora pendente relativo a fatti successivi. Pur ribadendo
che il giudice civile non deve attendere la definizione del procedimento
penale, la motivazione attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che la
condanna risalga al 2009 e che il procedimento penale sia ancora in corso,
ridimensionando così il peso della violenza nella valutazione dell’interesse del minore.
La Convenzione di Istanbul,
invece, non richiede che la violenza sia definitivamente accertata nel penale
con sentenza passata in giudicato, ma impone che essa sia effettivamente presa
in considerazione nella valutazione dell’affidamento e dei diritti di visita,
attraverso una concreta analisi del rischio e delle conseguenze della violenza
domestica sul minore.
Parallelamente, la motivazione
attribuisce particolare rilievo al rischio di denunce infondate o strumentali e
fonda larga parte della ricostruzione della vicenda sulle categorie della
“manipolazione”, della “strumentalizzazione del minore” e dell’”ostatività materna”. Sebbene non venga mai espressamente
richiamata la Parental Alienation Syndrome (PAS), la struttura argomentativa
appare riconducibile ai medesimi costrutti teorici, che il GREVIO ha ripetutamente invitato gli Stati a non utilizzare nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, in quanto suscettibili di spostare l’attenzione dalla violenza denunciata alla personalità della madre, determinando fenomeni di vittimizzazione secondaria.
In particolare, la Corte attribuisce rilevante valore dimostrativo alla dichiarazione resa dal minore nel corso dell’incidente probatorio (avvenuto un anno dopo essere stato
ricondotto dal padre) – dopo altre dichiarazioni di segno contrario ammesse
come prova dei maltrattamenti del padre sui due figli (di cui uno maggiorenne e
residente per sua scelta con la madre) – nella quale questi avrebbe affermato
di essere stato indotto dalla madre a formulare false accuse nei confronti del padre. Tuttavia, la motivazione non prende in considerazione il contesto nel quale tale dichiarazione è intervenuta. Il minore viveva infatti da un periodo significativo presso il padre e la madre aveva espressamente allegato che la
modifica delle dichiarazioni potesse essere influenzata dalla condizione di
isolamento dal suo contesto di vita precedente e di dipendenza affettiva e relazionale nei confronti del genitore non solo collocatario ma presunto autore di violenza con tendenza ad usare sistemi impositivi e di controllo, profilo
del padre che non risulta oggetto di alcuna specifica valutazione.
La sentenza attribuisce quindi a tale dichiarazione un valore sostanzialmente confermativo della manipolazione
materna, senza considerare le dichiarazioni precedenti e quelle del fratello
maggiore, e senza considerare che la
stessa ultima dichiarazione (2026) non ha determinato la definizione del
procedimento penale, tuttora pendente, né ha comportato l’abbandono dell’azione
penale, ne vi sono segnalati procedimenti per calunnia in atto contro la madre. Ne deriva una significativa asimmetria nella
valutazione degli elementi istruttori: mentre la pendenza del procedimento
penale viene ritenuta insufficiente per attribuire rilievo alle allegazioni di
violenza nei confronti del padre, la medesima pendenza non impedisce di attribuire un valore pressoché decisivo ad una dichiarazione favorevole alla
tesi della manipolazione materna.
Analoga asimmetria emerge nella
valutazione delle capacità genitoriali. La motivazione dedica infatti
particolare attenzione alle condotte materne, ricondotte a categorie quali la
conflittualità, la manipolazione del minore, la strumentalizzazione delle accuse
e un presunto “funzionamento psichico gravemente patologico”,
ricavato dalla consulenza tecnica d’ufficio, mentre la valutazione della figura
paterna appare prevalentemente incentrata sulle sue capacità educative, sulla
disponibilità affettiva e sulla stabilità del contesto di vita. Anche sotto
questo profilo, dunque, la violenza allegata nei confronti della madre e dei
figli non sembra essere sottoposta a una valutazione comparativa di pari
intensità rispetto agli elementi valorizzati a favore della collocazione presso il padre.
Le allegazioni di violenza vengono invece progressivamente ridimensionate in ragione della oro risalenza temporale, della mancanza di una sentenza definitiva o dell’assenza di riscontri ritenuti sufficienti, nonostante il procedimento penale vada avanti e nonostante vi sia il ricorso incidentale in cassazione del procuratore generale della corte di appello.
Ne deriva l’applicazione di un diverso standard valutativo: per il padre, la presunzione di innocenza e la
necessità di un rigoroso accertamento impediscono di attribuire rilievo alle
allegazioni di violenza; per la madre, invece, valutazioni consulenziali, categorie psicologiche controverse e condotte processuali ambigue e in diverse
fasi temporali vengono ritenute sufficienti per affermare l’esistenza di una
manipolazione del minore e per incidere profondamente sulla valutazione della
sua idoneità genitoriale.
Tale disparità di trattamento appare suscettibile di integrare una grave forma di vittimizzazione secondaria,
in quanto la donna che denuncia violenza viene valutata prevalentemente
attraverso la lente della propria personalità e della propria presunta ostatività,
anziché mediante un rigoroso accertamento delle condotte denunciate. Si tratta
di un approccio che il GREVIO ha più volte individuato come incompatibile con
gli obblighi derivanti dagli artt. 12, 18 e 31 della Convenzione di Istanbul.
La motivazione appare inoltre fondata su un modello decisionale nel quale il superiore interesse del minore viene prevalentemente identificato con il suo radicamento nel contesto di vita paterno, valorizzando la stabilità ambientale, la frequenza scolastica e le relazioni sociali nel luogo di residenza, senza una corrispondente e
approfondita valutazione dell’impatto della violenza denunciata, della separazione dalla madre, dal fratello e dalla famiglia materna, né delle possibili conseguenze della perdita di tali legami sull’identità affettiva e relazionale del minore.
Nel suo complesso, la decisione sembra dunque richiamare formalmente, e in parte
strumentalmente, i principi della Convenzione di Istanbul, al fine di sostenere un allineamento agli standard convenzionali che tuttavia non trova corrispondenza nella loro concreta applicazione. La decisione si discosta
infatti da tali principi attraverso un paradigma fortemente incentrato sulla conflittualità genitoriale e sulla presunta manipolazione materna.
La principale criticità risiede quindi proprio nel modo in cui la violenza domestica viene ponderata nel giudizio: elementi potenzialmente riconducibili a dinamiche di violenza vengono assorbiti entro una lettura prevalentemente incentrata sulla responsabilità della madre e sulla gestione del conflitto, con il rischio di riprodurre quegli
stereotipi di genere e quei meccanismi di vittimizzazione secondaria che il
GREVIO ha ripetutamente invitato gli Stati a prevenire nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli in presenza di allegazioni di violenza domestica.
È proprio questo slittamento prospettico che pome in contrasto la decisione con gli standard GREVIO: la denuncia di
violenza rischia di cessare di essere un elemento da sottoporre a rigorosa
verifica per diventare essa stessa un indice di inadeguatezza della persona che
la formula, sino a ricorrere, sul piano giudiziario, a categorie quali quella
delle “accuse strumentali”, che non costituiscono una categoria giuridica
autonoma e che non possono sostituire l’accertamento degli eventuali illeciti
previsti dall’ordinamento, a partire dalla calunnia, i cui presupposti devono
essere specificamente provati. Altrettanto problematico è che un giudizio di
“manipolazione”, elaborato nell’ambito della valutazione psicologica, venga
trasposto sul piano giudiziario e utilizzato come fatto accertato, in assenza
di elementi probatori direttamente acquisiti e specificamente dimostrativi di
tale condotta. Del resto, già la vicenda del “plagio” (Corte cost. n. 96/1981)
ha evidenziato i limiti giuridici dell’accertamento di una condizione di
soggezione psichica non ancorata a condotte concrete e verificabili.
La criticità risiede, dunque, nell’uso meramente formale/strumentale della Convenzione di Istanbul, il cui richiamo finisce per essere contraddetto, nella sostanza e nel metodo decisorio, dalla mancata effettiva valutazione del rischio di violenza – profilo
sul quale la Corte EDU ha più volte censurato l’Italia, da Talpis c. Italia a Landi c. Italia e I.M. e altri c. Italia – nonché da una selezione e
valutazione delle prove non coerente con tale obbligo.
Particolarmente significativa è, in questa prospettiva, la recente sentenza della Corte EDU “Ubeda e altri c. Italia “del 2 luglio 2026, nella quale la Corte ha ribadito la
necessità di un esame approfondito della situazione familiare, delle allegazioni di violenza domestica, della loro credibilità e sostanza, nonché delle loro conseguenze sulle decisioni relative all’affidamento e ai rapporti
con i figli, richiamando il superiore interesse del minore quale criterio centrale della decisione.
A fronte di tali criticità, non può che richiamarsi l’esigenza di una piena formazione giuridica convenzionale.
La legge n. 168/2023, come modificata nel 2025 dalla legge n. 181 del 2 dicembre, recante disposizioni in materia di femminicidio e contrasto alla violenza, ha reso obbligatoria la formazione specifica anche per i magistrati
con funzioni di legittimità che trattano le materie indicate dalla legge, con
particolare riguardo alle convenzioni e direttive sovranazionali, agli stereotipi giudiziari e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria: una
formazione che, alla luce delle criticità evidenziate, non sembra trovare
adeguato riscontro nell’impostazione di questa sentenza.

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